Statuto dell’Associazione di Volontariato
“GRUPPO RAFIKI”
ART. 1- L'Associazione di volontariato “GRUPPO RAFIKI”, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede legale a Siena in Via Casato di Sopra, 19, costituita ai sensi della legge 266/91, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
ART. 2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai
seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura,
elettività gratuità delle cariche associative, gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in
modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della
struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente
dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi
sociali ( Presidente, vicepresidente, segretario, ecc.) vengono attribuite dall’Assemblea.
Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
ART. 3 - L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali
di volontariato nelle seguenti aree di intervento:
-
Cooperazione internazionale;
-
Assistenza sociale e socio-sanitaria;
-
Assistenza sanitaria;
-
Beneficenza;
-
Istruzione e formazione;
-
Sviluppo economico;
per le persone singole e gruppi svantaggiati in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali dell’Africa, con particolare
riguardo alla popolazione della Tanzania.
ART. 4 – L’associazione realizza i fini associativi attraverso la promozione dell’amicizia, della solidarietà umana e della conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente. Per la realizzazione di quanto previsto all’articolo 3, l’Associazione può impiegare i mezzi più idonei nel rispetto dello spirito del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia. A tal fine l’associazione:
SOCI
ART. 5 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti
coloro che, mossi da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità ed
accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
I soci
hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte
le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea
per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed
essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea
i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento
della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito può venir
meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Il socio può recedere
dall’associazione mediante comunicazione
al Presidente.
ART. 6 – La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando
la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione,
possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base
del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
Il richiedente, nella domanda
di ammissione, dovrà specificare le proprie
complete generalità impegnandosi a versare nei termini la quota associativa.
ART. 7 - La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni
dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro
caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli
interessi e gli obiettivi dell'associazione. Tutti i ricorsi da parte dei soci
vanno presentati all’Assemblea.
ART. 8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e viene stabilita annualmente dall’Assemblea.
ART. 9 - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente
in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di
lavoro, dipendente o autonomo.
In caso diparticolare necessità l’associazione
si riserva di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,
onestà, probità e rigore morale.
ORGANI SOCIALI
ART. 10 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
-
Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.
ART. 11 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria
o straordinaria.
Il Presidente convoca l'assemblea ordinaria dei soci almeno una
volta l'anno. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee
ordinarie o straordinarie. L’assemblea può essere convocata anche
da un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o da un terzo dei soci iscritti.
La
convocazione sarà inserita nel portale dell’associazione e
comunicata a tutti i soci via e-mail o via sms, nel modo stabilito dal regolamento
interno. Dovrà contenere la data e l'ora di convocazione nonché l'ordine
del giorno, da comunicare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
ART. 12 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
ART. 13 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea
ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza
della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta
dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza
semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida
in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci e delibera
a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’associazione
il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno
necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i
due terzi dei soci presenti; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo
diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti
i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Ogni socio ha diritto ad
un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.
ART. 14 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata
alla sua attenzione e in particolare:
- nomina ( o sostituzione ) degli organi
sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni
annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da
svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberare circa le azioni
disciplinari nei confronti dei soci in caso di ricorso.
ART. 15 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria
ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 17 - Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 7 membri ( Presidente, vice-presidente, segretario, e consiglieri) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo ha validità se è presente la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Dura in carica per un anno ed è rieleggibile.
ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo:
E' di pertinenza del Consiglio direttivo
tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea
dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In
particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
- eseguire
le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale
sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto
annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione
e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione
dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare
tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali.
ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare l'associazione
di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare l’assemblea;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio
direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori
di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo
massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti
suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza
dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
Il
Presidente dura in carica per un anno e può essere rieletto.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 20 - Le entrate della associazione sono costituite da:
- contributi dei
soci e quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti;
- entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali.
ART. 21 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. L’Assemblea approva annualmente entro il trenta Aprile la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.
ART. 22 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.
ATTIVITA' SECONDARIE
ART. 23 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 24 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
LE CONVENZIONI
ART. 25 - Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’assemblea. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’ Associazione.
ART. 26 - La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione di volontariato. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
ART. 27 - L’Associazione di volontariato coopera con altri soggetti aventi finalità di solidarietà umana, civile, culturale, sociale ed economica. L’Associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici privati per lo svolgimento e la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
RIFERIMENTO A NORME DI LEGGE
ART. 28 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.